Articolo 19 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 18Articolo 20
Versione
24 agosto 1934
Art. 19.

Il voto del Consiglio provinciale di sanita' e' obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:
a) sui regolamenti locali di igiene e sanita';
b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;
c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;
d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;
f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;
g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;
h) sulla piante organiche delle farmacie;
i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;
i) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;
m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;
n) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.
E' in facolta' del prefetto di richiedere il parere del Consiglio provinciale di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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