Articolo 268 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 265 bisArticolo 269
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24 agosto 1934
Art. 268.

Spetta al Ministero dell'interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi.
E' sottoposto a vigilanza del Ministero dell'interno e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia.
Il Ministero dell'interno vigila sull'esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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