Articolo 62 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 61Articolo 63
Versione
24 agosto 1934
>
Versione
23 giugno 1971
Art. 62.

Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che e' devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma e' devoluta al veterinario condotto.
La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non puo' eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la meta dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennita' accessoria.
((Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati))
Entrata in vigore il 23 giugno 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente