L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, e conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli articoli 105 e seguenti del presente testo unico.
Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.
Qualora, pero', nel comune esista un'unica farmacia, e' in facolta' del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.
Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parita' di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente e' titolare, alla stazione o luogo di cura.