Articolo 130 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 129Articolo 131
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24 agosto 1934
Art. 130.

Le Universita' con facolta' di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e sentito il Consiglio superiore di sanita', a istituire scuole convitto professionali per infermiere.
Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessita' del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici.
Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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