Articolo 172 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 172.

Le pene stabilite negli articoli 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque da' o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilita'.
Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialita' e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro per l'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, puo' ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne puo' disporre la chiusura definitiva.
Il Ministro puo', inoltre revocare la registrazione delle specialita' medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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