Articolo 38 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 38.

L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta' ai propri doveri.
La formula della promessa e' la seguente:
«Prometto che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro' ad associazioni o partiti la cui attivita' non si concili coi doveri del mio ufficio.
«Prometto che adempiro' a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:
«Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
«Giuro che non appartengo ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio.
«Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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