Articolo 14 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 13Articolo 15
Versione
24 agosto 1934
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Versione
22 aprile 1949
Art. 14.

Il voto del Consiglio superiore di sanita' e' obbligatorio:
a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanita' pubblica;
b) sull'elenco dei colori nocivi;
((c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315))
d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro di riposo delle donne e dei fanciulli;
e) sui grandi lavori di utilita' pubblica per cio' che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilita' che interessino comunque la sanita' pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino piu' provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere, in tutti i casi nei quali ne e' richiesto per legge;
f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;
g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;
h) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.
E' in facolta' del Ministro per l'interno di richiedere il parere del Consiglio superiore di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.
Entrata in vigore il 22 aprile 1949
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