Il voto del Consiglio superiore di sanita' e' obbligatorio:
a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanita' pubblica;
b) sull'elenco dei colori nocivi;
((c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315))
d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro di riposo delle donne e dei fanciulli;
e) sui grandi lavori di utilita' pubblica per cio' che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilita' che interessino comunque la sanita' pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino piu' provincie e, in genere, per quanto riguardi tali opere, in tutti i casi nei quali ne e' richiesto per legge;
f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;
g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;
h) in tutti i casi nei quali ne e' fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.
E' in facolta' del Ministro per l'interno di richiedere il parere del Consiglio superiore di sanita' in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.