Articolo 11 - Testo unico delle leggi sanitarie
Articolo 10Articolo 12
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24 agosto 1934
Art. 11.

Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'Istituto di sanita' pubblica da altre Amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e' reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato.
L'Istituto di sanita' pubblica, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, puo' eseguire ricerche e studi anchea richiesta di Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, e' determinata la misura delle somme che tali Amministrazioni, enti o privati debbono versare all'Erario a titolo di rimborso di spesa.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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