Articolo 171 - Testo unico delle leggi sanitarie
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Versione
24 agosto 1934
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Versione
12 marzo 1993
Art. 171.

Il farmacista che riceva per se' o per altri denaro o altra utilita' ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialita' medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialita' dei quali abbia pure accettata la vendita, e' punito ((con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda)) da lire duemila a cinquemila.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 541))
Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna ((...)) importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.
Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto puo', con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.
Entrata in vigore il 12 marzo 1993
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