Articolo 217 - Testo unico delle leggi sanitarie
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24 agosto 1934
Art. 217.

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbri che, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1934
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