Articolo 16 - Convenzione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 286
Articolo 15Articolo 17
Versione
25 luglio 1984
Art. 16.
Cessazione del sistema

1. In caso di cessazione del sistema i beni, le attivita' e le passivita' verranno ripartite fra le Parti contraenti in proporzione alla superficie difesa ed in conformita' alle disposizioni del regolamento finanziario del sistema di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 2), della presente convenzione.

Entrata in vigore il 25 luglio 1984