Art. 16.
Cessazione del sistema
1. In caso di cessazione del sistema i beni, le attivita' e le passivita' verranno ripartite fra le Parti contraenti in proporzione alla superficie difesa ed in conformita' alle disposizioni del regolamento finanziario del sistema di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 2), della presente convenzione.
Cessazione del sistema
1. In caso di cessazione del sistema i beni, le attivita' e le passivita' verranno ripartite fra le Parti contraenti in proporzione alla superficie difesa ed in conformita' alle disposizioni del regolamento finanziario del sistema di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 2), della presente convenzione.