Articolo 1 del Decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444
Articolo 2
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28 ottobre 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Entrata in vigore il 28 ottobre 1996
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