Articolo 1 del Decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444
Articolo 2
Decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444
Articolo 1 del Decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444
Versione 28 ottobre 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Entrata in vigore il 28 ottobre 1996
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Giurisprudenza • 1
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 20/03/2012, n. 2667
Provvedimento: […] Peraltro l'art. 1 del d.l. n.444 del 1996, reiterato con d.l. n. 545/96, ha posto sullo stesso piano normativo anche i soggetti “legittimamente operanti” tra i quali possono annoverarsi anche quelli che abbiano ottenuto la sospensione in sede giurisdizionale del diniego di concessione;
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annullamento di provvedimento amministrativo·
competenza dell'ufficio circondariale·
difetto di presupposto·
violazione art. 3, 4, 7 e 8 l. 241/90·
sospensiva del diniego di concessione·
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di radiodiffusione·
compensazione delle spese di giudizio·
cessione di impianti radiotelevisivi·
sostituzione di persona giuridica
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