Articolo 2 del Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157
Articolo 1 ter
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Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e
di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario 1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all' articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "adotta, con proprio decreto," sono inserite le seguenti: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) dopo le parole: "provvedimenti amministrativi", sono inserite le seguenti: "relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,".
1-bis. All' articolo 80, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , dopo le parole: "dell'obiettivo 1,", sono inserite le seguenti: "nonche' al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale",".
1-ter. All' articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , dopo le parole: "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonche' del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale"" e le parole: "del medesimo Programma" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi Programmi".
1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , sono applicate a partire dall'anno 2005.
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall' articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 , in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.
2-bis. All' articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 , dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33)) .
3-bis. All' articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 , dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
Entrata in vigore il 1 aprile 2009
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