Articolo 10 del Decreto 22 febbraio 1999, n. 67
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 aprile 1999
Art. 10. Versamento delle imposte, accertamento e controlli 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare dal regime sospensivo e di ammanchi, il depositario autorizzato corrisponde l'accisa per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'accisa dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 11, comma 3, ed e' calcolata sulla base delle aliquote indicate per chilogrammo convenzionale nelle tabelle di ripartizione dei prezzi di cui all' articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 , in relazione al prezzo di vendita della singola marca e alle quantita' immesse al consumo.
2. Il pagamento e' effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore del bilancio di entrata dello Stato ovvero, per la quota di competenza, al bilancio della regione Sardegna, con imputazione ai competenti capitoli. Le quietanze di tesoreria sono conservate agli atti del deposito. Copia della quietanza e' trasmessa, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del depositario autorizzato, controlla la contabilita' e la documentazione previsti dal presente regolamento nonche' i versamenti dell'accisa eseguiti dal depositario stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero delle imposte o maggiori imposte dovute nonche' delle indennita' ed interessi previsti dall' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , come modificato dall' articolo 20, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
4. I depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati sono assoggettati alla vigilanza fiscale permanente presso l'impianto da parte del personale degli Ispettorati compartimentali deimonopoli di Stato. Per l'effettuazione della vigilanza gli Ispettorati compartimentali si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.
5. E' in facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assoggettare alla vigilanza fiscale permanente i depositi fiscali commerciali secondo criteri predeterminati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione stessa.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 9 della legge n. 76/1985 v. in nota all'art. 9.
- Si riporta il testo vigente dell' art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (per il titolo v. nelle note alle premesse):
"3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.
Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303 ".
Entrata in vigore il 6 aprile 1999
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