Art. 18. Disposizioni transitorie e finali 1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalita' tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
(( 2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara' trasformato l'Ente ai sensi dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , entro il 30 settembre 2002. )) 3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non e' applicato il contrassegno di Stato previsto dall' articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 , fabbricati entro il 30 giugno 2000, e' ammessa fino ad esaurimento delle scorte.
4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 . Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con decreto direttoriale.
(( 2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara' trasformato l'Ente ai sensi dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , entro il 30 settembre 2002. )) 3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non e' applicato il contrassegno di Stato previsto dall' articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 , fabbricati entro il 30 giugno 2000, e' ammessa fino ad esaurimento delle scorte.
4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 . Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con decreto direttoriale.