Articolo 2 del Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158
Articolo 1Articolo 3
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26 giugno 2004
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23 agosto 2005
Art. 2. 1. Le disposizioni previste dall' articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 , sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni previste dall' articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188 , sono prorogate al 30 giugno 2006."
Entrata in vigore il 23 agosto 2005
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