Articolo 3 del Decreto 21 dicembre 1999, n. 537
Articolo 2Articolo 4
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15 febbraio 2000
Art. 3. Programmazione degli accessi 1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione e' determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.
2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa.
3. Le universita' e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonche' la concessione di borse di studio, in applicazione dell' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 , della legge 30 novembre 1989, n. 398 , della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Per il testo dell' art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , si veda nelle note alle premesse.
- L' art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari), prevede:
"2. Le universita' determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ".
- La legge 30 novembre 1989, n. 398 , prevede "Norme in materia di borse di studio universitarie".
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 , prevede: "Norme sul diritto agli studi universitari".
- L' art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
3. Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso e' bandito, sono altresi' ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui al-l'art. 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.
4. Il limite di eta' di cui al primo comma per la partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di eta'.
5. L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.
6. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
7. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all' art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale . Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2000
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