Articolo 12 del Decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188
Articolo 11Articolo 13
Decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188
Articolo 12 del Decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188
Versione 6 giugno 1996
Art. 12. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Entrata in vigore il 6 giugno 1996
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Giurisprudenza • 1
1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/01/2004, n. 21
Provvedimento: […] Reca infatti l'art. 3 comma 1 lett. a del dl n. 215 del 26 aprile 1996, le seguenti disposizioni: b) dopo il comma 2-bis, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, sono aggiunti i seguenti: 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.
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responsabilità amministrativa·
danno erariale·
prescrizione azione contabile·
colpa grave·
legittimazione processuale·
giudicato interno·
nullità notifica·
invito a dedurre·
costituzione in mora·
illegittimo inquadramento
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