Articolo 3 del Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 novembre 1972
Art. 3.


I lavori e le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino, rispettivamente, una spesa superiore a lire 480.000 ed a lire 1.000.000 dovranno essere collaudati prima che se ne disponga il pagamento.
Il collaudo sara' fatto dagli uffici tecnici e dal consegnatario del Ministero e comunque da persona diversa da quelle che hanno avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori e delle forniture.
Entrata in vigore il 29 novembre 1972
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