I lavori e le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino, rispettivamente, una spesa superiore a lire 480.000 ed a lire 1.000.000 dovranno essere collaudati prima che se ne disponga il pagamento.
Il collaudo sara' fatto dagli uffici tecnici e dal consegnatario del Ministero e comunque da persona diversa da quelle che hanno avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori e delle forniture.