Articolo 4 del Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 novembre 1972
Art. 4.


Le fatture e le note dei lavori dovranno essere esibite in duplice esemplare: l'originale da allegare al titolo di spesa e la copia da conservare in atti.
Per disporre il pagamento, le fatture e le note dei lavori dovranno essere munite del visto di regolarita' del competente ufficio amministrativo, oltre che della dichiarazione di collaudo, nei casi previsti dal precedente art. 3 e corredate, ove occorra, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.
Entrata in vigore il 29 novembre 1972
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