Art. 4. Modificazioni all'articolo 5
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All' articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell' articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990 ."»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ."»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Profilo di funzionamento di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;
d) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;»;
2) alla lettera b), la parola «necessarie» e' sostituita dalla seguente: «utili»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;»;
e) al comma 5:
1) dopo la parola «responsabilita'» e' inserita la seguente: «genitoriale» e le parole «la certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»;
2) le parole «all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»;
f) al comma 6:
1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8» con le seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»;
2) alla lettera a), le parole «secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'OMS»;
3) alla lettera b), le parole «secondo la» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto della»;
g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ). - 1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell' articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990 .";
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 .";
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dal presente decreto:
a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;
d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita' genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilita', per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS.
6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All' articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell' articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990 ."»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ."»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Profilo di funzionamento di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;
d) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;»;
2) alla lettera b), la parola «necessarie» e' sostituita dalla seguente: «utili»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;»;
e) al comma 5:
1) dopo la parola «responsabilita'» e' inserita la seguente: «genitoriale» e le parole «la certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»;
2) le parole «all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»;
f) al comma 6:
1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8» con le seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»;
2) alla lettera a), le parole «secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'OMS»;
3) alla lettera b), le parole «secondo la» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto della»;
g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ). - 1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell' articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990 .";
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 , effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all' articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 .";
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dal presente decreto:
a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;
d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita' genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilita', per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS.
6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».