Art. 1. 1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall' articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento puo' essere effettuato anche in soprannumero.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 non puo' comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978.
3. I provvedimenti comunque emessi in difformita' alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorche' registrati.
4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301 .
5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 non puo' comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978.
3. I provvedimenti comunque emessi in difformita' alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorche' registrati.
4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301 .
5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.