Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277
Articolo 4Articolo 6
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11 ottobre 2000
Art. 5. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, si applicano per le cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente a quelli tra i predetti soggetti nei confronti dei quali il citato decreto 24 giugno 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 , tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall' articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 .
Note all'art. 5:
- Per il decreto 24 giugno 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate vedasi note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 , concernente il regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
- Il testo dell' art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' il seguente:
"Art.12. - 1. (Soppresso).
2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, in deroga alle disposizioni in materia di scheda-carburante, a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, debbono rilasciare fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro.
3. I criteri, le modalita', i termini di fatturazione e i conseguenti adempimenti, nonche' le eventuali richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o piu' decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. (Soppresso)".
Entrata in vigore il 11 ottobre 2000
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