Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277
Articolo 3Articolo 5
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11 ottobre 2000
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24 gennaio 2012
Art. 4. 1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarita', invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilita' di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all' articolo 1284 del codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne da' comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di controllo circa la veridicita' della predetta dichiarazione.
2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo puo' utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente puo' annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.
3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione ((entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto)) per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
4. Nel caso di esercenti nazionali, nonche' di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entita' e la modalita' del rimborso.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2012
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