2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo puo' utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente puo' annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.
3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione ((entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto)) per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
4. Nel caso di esercenti nazionali, nonche' di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entita' e la modalita' del rimborso.