Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627
Articolo 2
Versione
23 febbraio 1966
Art. 1.
Le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonche' quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1966
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