Articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 14Articolo 15 bis
Versione
20 aprile 2013
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Versione
23 giugno 2016
Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) ;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici , relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis)) ;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) ;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) .
Entrata in vigore il 23 giugno 2016
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