Articolo 30 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 29Articolo 31
Versione
20 aprile 2013
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Versione
23 giugno 2016
Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti ((e di quelli detenuti)) , nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Entrata in vigore il 23 giugno 2016
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