Articolo 28 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 27Articolo 29
Versione
20 aprile 2013
>
Versione
23 giugno 2016
Art. 28.


Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province)) autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all' articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
Entrata in vigore il 23 giugno 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente