Articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 8Articolo 9 bis
Versione
20 aprile 2013
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Versione
23 giugno 2016
Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. ((Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualita' delle informazioni di cui all'articolo 6.)) Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) .
Entrata in vigore il 23 giugno 2016
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