Articolo 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
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20 aprile 2013
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Versione
23 giugno 2016
Art. 39.


Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) .
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
Entrata in vigore il 23 giugno 2016
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