Articolo 42 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 41Articolo 51
Versione
20 aprile 2013
>
Versione
16 ottobre 2013
>
Versione
23 giugno 2016
Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)) .
1-bis. I Commissari delegati di cui all' articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.
Entrata in vigore il 23 giugno 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente