Articolo 6 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 aprile 2013
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Versione
23 giugno 2016
Art. 6.


Qualita' delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".
Entrata in vigore il 23 giugno 2016
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