Articolo 16 del Decreto legislativo 13 giugno 2005, n. 124
Articolo 15Articolo 17
Versione
5 settembre 2005
Art. 16. 1. L' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , sostituito dall' articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 25. - 1. Le sentenze e i provvedimenti del giudice oggetto di impugnazione, nonche' i verbali d'udienza in lingua tedesca, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca. Gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio devono essere tradotti, a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione, solo su specifica richiesta dei suddetti organi giurisdizionali.».
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente