Art. 15. 1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , dopo la parola: «amministrativi» e' inserita la seguente: «,contabili».
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 24 - 1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facolta' di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.».
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 24 - 1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facolta' di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.».