Articolo 17 del Decreto legislativo 13 giugno 2005, n. 124
Articolo 16Articolo 18
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5 settembre 2005
Art. 17. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti civili pendenti alla data della sua entrata in vigore, salvo che siano gia' state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione. Le richieste di traduzione di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , devono essere effettuate, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all' art. 17 :
- L' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e' riportato nell'art. 9 del presente decreto.
Entrata in vigore il 5 settembre 2005
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