Art. 17. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti civili pendenti alla data della sua entrata in vigore, salvo che siano gia' state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione. Le richieste di traduzione di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , devono essere effettuate, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all' art. 17 :
- L' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e' riportato nell'art. 9 del presente decreto.
Nota all' art. 17 :
- L' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e' riportato nell'art. 9 del presente decreto.