Art. 26.
Gli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte:
a) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti per i quali e' consentita;
b) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 , e del relativo regolamento e successive modificazioni;
c) promuovono l'esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione;
d) vigilano ad impedire l'esportazione clandestina.
Gli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte:
a) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti per i quali e' consentita;
b) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 , e del relativo regolamento e successive modificazioni;
c) promuovono l'esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione;
d) vigilano ad impedire l'esportazione clandestina.