Articolo 26 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164
Articolo 25Articolo 27
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28 febbraio 1924
Art. 26.

Gli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte:

a) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti per i quali e' consentita;

b) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 , e del relativo regolamento e successive modificazioni;

c) promuovono l'esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione;

d) vigilano ad impedire l'esportazione clandestina.

Entrata in vigore il 28 febbraio 1924
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