Articolo 16 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164
Articolo 15Articolo 17
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28 febbraio 1924
Art. 16.

Durante il servizio gli assistenti, i custodi, le guardie notturne e i custodi straordinari, di cui agli articoli 24 e 25 del presente decreto, sono riconosciuti, a tutti gli effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409 .

Entrata in vigore il 28 febbraio 1924
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