Art. 16.
Durante il servizio gli assistenti, i custodi, le guardie notturne e i custodi straordinari, di cui agli articoli 24 e 25 del presente decreto, sono riconosciuti, a tutti gli effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409 .
Durante il servizio gli assistenti, i custodi, le guardie notturne e i custodi straordinari, di cui agli articoli 24 e 25 del presente decreto, sono riconosciuti, a tutti gli effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409 .