Articolo 27 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164
Articolo 26Articolo 28
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28 febbraio 1924
Art. 27.

Gli uffici di esportazione sono istituiti in citta' ove hanno sede le Soprintendenze.

Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire uffici di esportazione anche in altre localita', quando sia richiesto dalla migliore tutela del patrimonio artistico nazionale.

Uffici, enti, accademie e singole persone possono inoltre essere incaricati per decreto Reale, a fungere da uffici di esportazione al solo effetto di rilasciare il nulla osta per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.

Entrata in vigore il 28 febbraio 1924
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