Art. 27.
Gli uffici di esportazione sono istituiti in citta' ove hanno sede le Soprintendenze.
Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire uffici di esportazione anche in altre localita', quando sia richiesto dalla migliore tutela del patrimonio artistico nazionale.
Uffici, enti, accademie e singole persone possono inoltre essere incaricati per decreto Reale, a fungere da uffici di esportazione al solo effetto di rilasciare il nulla osta per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.
Gli uffici di esportazione sono istituiti in citta' ove hanno sede le Soprintendenze.
Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire uffici di esportazione anche in altre localita', quando sia richiesto dalla migliore tutela del patrimonio artistico nazionale.
Uffici, enti, accademie e singole persone possono inoltre essere incaricati per decreto Reale, a fungere da uffici di esportazione al solo effetto di rilasciare il nulla osta per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.