Articolo 34 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164
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28 febbraio 1924
Art. 34. ((Coadiuvano le Soprintendenze nella tutela degli interessi artistici ed archeologici:

le Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichita' e d'arte;

gli ispettori onorari dei monumenti, scavi e oggetti d'antichita' e d'arte;

gli uffici di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 687.

La composizione, la distribuzione, i compiti e i modi di nomina e di funzionamento delle Commissioni provinciali e degli ispettori onorari saranno disciplinati dal regolamento. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, saranno applicate le disposizioni del Capo V della legge 27 giugno 1907, n. 386.

Le funzioni di membro delle Commissioni provinciali e d'ispettore onorario sono gratuite))
Entrata in vigore il 28 febbraio 1924
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