Articolo 1 ter del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
Articolo 1 bisArticolo 2
Versione
17 settembre 2011
Art. 1-ter. (( (Calendario del processo civile). )) (( 1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo' essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
Entrata in vigore il 17 settembre 2011
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