Art. 17. Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.".
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 , sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)) .
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.".
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 , sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)) .