Articolo 19 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
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13 agosto 2011
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17 settembre 2011
Art. 19. Disposizioni finali 1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, ((all'articolo 2, comma 2)) , all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di euro per l'anno 2012 a ((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni)) per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 settembre 2011
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