(( 1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in un quadro di reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalita', correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno ))