Articolo 15 - Trattato della Legge 20 marzo 2009, n. 27
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2 aprile 2009
Articolo 15

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a facilitare la disponibilita' di strumenti creditizi ed assicurativi per mettere in grado gli enti e le imprese e le societa' italiane di eseguire progetti di sviluppo in Iraq su cui si accorderanno le due Parti.
Il Governo della Repubblica dell'Iraq si adoperera' perche' siano concessi a enti, imprese e societa' italiani, in virtu' delle leggi e degli ordinamenti iracheni, le facilitazioni possibili per l'esecuzione dei progetti da concordarsi tra le due Parti.
Entrata in vigore il 2 aprile 2009
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