Articolo 16 - Trattato della Legge 20 marzo 2009, n. 27
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2 aprile 2009
Articolo 16

Per il conseguimento degli obiettivi e delle collaborazioni di cui al presente Trattato, cosi' come individuati dalla Commissione Mista ad Alto Livello, il Governo della Repubblica italiana si impegna a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di Euro in crediti di aiuto entro il triennio dall'entrata in vigore del presente Trattato, rinnovabile per lo stesso periodo alle condizioni e nei limiti delle vigenti normative internazionali.
Entrata in vigore il 2 aprile 2009
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