Articolo 14 - Trattato della Legge 20 marzo 2009, n. 27
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2 aprile 2009
Articolo 14

Al fine di facilitare l'esecuzione del presente Trattato e' costituita tra le Parti una Commissione Mista di Cooperazione ad Alto Livello, co-presieduta dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Tale Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti dei due Paesi. La sua composizione sara' concordata in funzione delle specifiche esigenze degli ambiti di sviluppo della cooperazione.
La Commissione si riunira' alternativamente a Roma e a Baghdad almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che verra' richiesto da uno dei due Paesi.
Essa discutera' mezzi e possibilita' per lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi e presentera' proposte per tutto cio' che concerne l'esecuzione del presente Trattato.
In particolare, compito della Commissione e' di procedere a:
a) identificare i settori di reciproco interesse nei quali si possono realizzare forme di cooperazione fra i due Paesi;
b) identificare i progetti e le iniziative in fase di studio e di attuazione che
possono essere realizzati nel quadro del presente Trattato;
c) presentare proposte per ampliare per la cooperazione fra i due Paesi e facilitare l'esecuzione del presente Trattato;
Ciascuna delle due Parti costituira' presso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri un Segretariato esecutivo per coordinare i lavori della Commissione Mista, per assicurare lo scambio di informazioni relative all'esecuzione del presente Trattato, sulla base delle direttive dei due co-Presidenti della Commissione e per assicurare i seguiti delle decisioni della Commissione.
Entrata in vigore il 2 aprile 2009
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