Art. 8.
Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianita'.
Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81, decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale non docente delle universita', compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal 1 aprile 1979 per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata sino alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianita'.
Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 504 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 , come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (...), nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 ed il 1 aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti
cessati dal servizio dopo quest'ultima data."
Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1 febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianita'.
Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81, decorrente dal 1 gennaio 1979 per il personale non docente delle universita', compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal 1 aprile 1979 per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 e con riferimento all'anzianita' maturata sino alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianita'.
Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1 febbraio 1981, e' effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n. 504 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 , come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (...), nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 ed il 1 aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti
cessati dal servizio dopo quest'ultima data."