Articolo 6 del Decreto 15 febbraio 1988, n. 104
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 aprile 1988
Art. 6. Rilascio delle dichiarazioni
dell'Ente nazionale sementi elette
L'Ente nazionale sementi elette rilascera', a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformita' a quanto disposto nel precedente art. 4.
Entrata in vigore il 17 aprile 1988
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