Articolo 6 del Decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 marzo 1986
Art. 6. 1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo".
2. Gli uffici delle imposte e i centri di servizio procedono ai controlli previsti nell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative.
Entrata in vigore il 6 marzo 1986
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