Art. 6. 1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo".
2. Gli uffici delle imposte e i centri di servizio procedono ai controlli previsti nell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative.
"Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo".
2. Gli uffici delle imposte e i centri di servizio procedono ai controlli previsti nell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative.